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Anziano vittima di truffa? Non sempre è minorata difesa

L’età della vittima non costituisce di per sé una presunzione di sussistenza di condizioni di maggior difficoltà di reazione della vittima


La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha modificato il secondo comma dell’art. 640 c.p., aumentando a tre il numero delle aggravanti specifiche del delitto di truffa (ma curiosamente numerando tale aggiunta come “2 bis”).

L’aggravante introdotta, che come le altre del medesimo comma è ad effetto speciale e comporta il mutamento della procedibilità del reato, da querela ad ufficio, ricorre qualora il fatto sia “commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5)” del codice penale.

Trattasi della c.d. aggravante della “minorata difesa”, ossia quando il fatto sia stato commesso avendo approfittato delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20480, Lo Manto, Rv. 272602; Cass. pen., Sez. V, 18 giugno 2019, n. 40035, Cerami, Rv. 277603) la minorata difesa è integrata dalla ricorrenza di condizioni che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa; sul tema la Corte Costituzionale ha sempre chiosato tuttavia che è essenziale tener conto dello specifico contesto spazio-temporale delle vicende storico-fattuali, sì da enucleare, in concreto, quel peculiare profilo di approfittamento di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, in linea con l'esigenza di una costante interpretazione conforme alla Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, che non tollerano automatismi fondati su presunzioni assolute (Corte cost. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, n. 354/2002 e n. 370/1996).


La truffa è reato plurioffensivo, lesivo della libera formazione del consenso e del patrimonio della vittima. Elemento peculiare del reato – da cui deriva la lesione dell'interesse alla libertà della formazione del consenso – è la cooperazione della vittima; l'autore della truffa ottiene, infatti, l'ingiusto profitto patrimoniale attraverso un inganno e - pur in assenza di una specifica previsione - concorde giurisprudenza ritiene che il risultato dell'illecito (il danno patrimoniale e il profitto ingiusto) debba derivare dal compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte della vittima (Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 1 del 16 dicembre 1998; Sez. II, sentenza n. 6022 del 30 gennaio 2008; Sez. Unite, Sentenza n. 155 del 29-09-2011).

Come accennato, il numero 2-bis del secondo comma dell'art. 640 c.p., introdotto dalla legge n. 94 del 2009, ha previsto che l'aggravante comune della minorata difesa, anche in relazione all'età della vittima (art. 61, n. 5, c.p.), costituisca aggravante specifica ad effetto speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata in caso di concorso di circostanze.

Con riferimento all’età della vittima, la Giurisprudenza maggioritaria ritiene che l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p.., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali (quali il basso livello culturale della vittima) che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà (Cassazione penale sez. II, 22/10/2019, n. 47186; Cassazione penale sez. II, 09/03/2021, n. 27649); non sono tuttavia mancate pronunce di matrice opposta (Cassazione penale sez. II, 08/04/2021, n. 20766 ), che hanno ritenuta sussistente l’aggravante in questione “in re ipsa”, ossia ritenendo sussistente di per sé quantomeno l'agevolazione derivata dall'età avanzata della vittima, caratterizzata dal naturale ottundimento dei sensi e dall'inibizione delle capacità motorie.

In tema di definizione dello stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa esso è stato ritenuto sostanziarsi in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie (Cassazione penale, II sez., sent. n. 3458 del 2005).



Non sono mancate nel tempo proposte di legge (rimaste tali) finalizzate a rendere più efficace e severa la risposta punitiva nel caso di truffe commesse ai danni di soggetti deboli ed anziani: da quella (AC40) modellata su quella della circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e tendente all’introduzione di una fattispecie penale autonoma del reato di truffa ai danni di anziani e minori, a quelle (AC4130 e AC257) che miravano ad agire sul regime delle aggravanti del reato di truffa .

La prima proposta introduceva tra gli elementi costitutivi della fattispecie “l’abuso della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età della vittima ovvero abusa della situazione di bisogno, della condizione emotiva o dell'inesperienza di un minore”: è interessante notare che diversamente che per la "debolezza", il codice penale già conosce riferimenti alla "vulnerabilità" (nel delitto di riduzione in schiavitù e tratta di persone, artt. 600 e 601) o alla "particolare vulnerabilità" della vittima del reato (in relazione, ad esempio, alle modalità di assunzione della prova, artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.). Non è, tuttavia, fornita una definizione di vulnerabilità, mentre l'art. 90-quater c.p.p. prevede, agli effetti del codice, che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.


Meno indeterminate sul piano della definizione paiono le altre due proposte di legge: la AC257 integrava il contenuto del n. 2-bis) del secondo comma dell'art. 640 c.p., prevedendo "in particolare" l'applicazione dell'aggravante speciale della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p., se il truffato è persona che abbia compiuto gli 80 annidi età, andando così a configurare un'ipotesi specificamente individuata nell'ambito della minorata difesa.

Invece la AC4130 introduceva nell'art. 640 c.p. il nuovo n. 2-ter) del secondo comma contemplante un'aggravante speciale del reato di truffa consistente nella circostanza che vittima dell'illecito sia persona maggiore di 65 anni (la proposta utilizza la locuzione "persona ultrasessantacinquenne"); per tale proposta di legge, ove la vittima sia maggiore di 65 anni di età è sottratta alla valutazione del giudice la verifica della concreta sussistenza degli altri requisiti previsti dall'art. 61, n. 5), c.p. nel caso di minorata difesa.

Analoga circostanza aggravante è stata introdotta per il reato di rapina dall'art. 7 del DL 93/2013, con l'aggiunta del n. 3-quinquies) al terzo comma dell'art. 628 del codice penale. Ferma restando la sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 927 a 2.500 euro) costituisce rapina aggravata (punita con la reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da 2.000 a 4.000 euro) sia il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa sia quello commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.


Non si può non notare come tali proposte di legge, seguendo una tendenza del periodo, cerchino di sottrarre spazio discrezionale alla magistratura e conseguentemente alla celebrazione di processi, introducendo discutibili presunzioni iuris et de iure.

Se infatti appare corretto, e perfino superfluo dal punto di vista della logica, ritenere l’avanzare dell’età come uno degli elementi spia di una possibile condizione di minorata difesa, ritenere autmaticamente una sorta di senescenza al conseguimento di una determinata età appare una forzatura, non priva di risvolti anche ridicoli (si pensi alla proposta AC4130, che “abbasserebbe l’asticella” a soli 65 anni).


La sentenza in commento, del Tribunale di Genova, ha correttamente escluso la sussistenza dell’aggravante di cui al nr. 2 bis del comma 2 dell’art. 640 c.p., contestata nei confronti dell’imputato per truffa consumata ai danni di persona ottantaduenne, che però aveva dimostrato gagliarde condizioni intellettive, essendosi “accorta in modo autonomo della truffa, racco[gliendo] tutti gli elementi di prova in suo possesso, procurandosi la documentazione bancaria, effettuando un’accurata e precisa ricostruzione del fatto e riconoscendo in fotografia l’imputato”; tale “vigile attenzione reattiva ai raggiri” unita a “prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell’agente” ha comportato l’esclusione dell’aggravante, con conseguente riconducibilità della fattispecie a quella base, procedibile a querela.


 

R.G. P.M. 13025/17

R.G. Trib. 2356/19

R.G. Esec.

R.G. Camp. Pen.

Sentenza n. 2674

del 16/06/21

Depositata il 29/06/2021

Passata in giudicato

Redatta scheda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

- SEZIONE PRIMA -

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Dr.ssa Luisa CARTA


all'udienza del 16/06/21 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente


SENTENZA


nei confronti di:


N.F., nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 27/7/1994

Elettivamente domiciliato in Brescia, Via Solferino 55 presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Stefano Paloschi del Foro di Brescia (nomina di cui all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata via pec il 26/2/21 ed elezione di domicilio di cui all'integrazione istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata via pec il 24/3/2021)


LIBERO ASSENTE


IMPUTATO


CAPO A) OMISSIS PER STRALCIO - relativo al solo L.E.P. per il quale si procede separatamente


F.N.

B) reato p. e p. dagli artt. 110, 640 commi 1 e 2 n. 2 bis in relazione all'art. 61 n. 5 c.p. perché, in concorso con L.E.P. (per il quale si procede separatamente, in qualità di collaboratori della società GAS - DI.VE.DO, incaricati della vendita porta a porta di rilevatori di monossido di carbonio, dopo la commissione del reato di cui al capo A), ripresentandosi L.E.P. presso l'appartamento sito in via Piantelli 2/11A in compagnia di N.F. (presentato come suo amico idraulico) con il pretesto di dover riparare una perdita di gas, inducendo in errore G.A.F. - ottantaduenne - circa la necessità dell'intervento, si facevano consegnare quale corrispettivo per l'intervento asseritamente effettuato la somma di 1700 (€ 100 in contanti e 4 assegni dell'importo di € 400,00 cadauno intestati a L.P.) e, così facendo, si procuravano un ingiusto profitto con danno di pari ammontare per G.A.F.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa. In Genova in data 3.6.2016


CONCLUSIONI


IL PUBBLICO MINISTERO conclude chiedendo: ritenuta la penale responsabilità dell'imputato, concessa l'attenuante per il risarcimento del danno ritenuta prevalente sull'aggravante, chiede la condanna a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.


IL DIFENSORE DELL'IMPUTATO conclude chiedendo: esclusa l'aggravante contestata, riqualificato il fatto nella fattispecie non aggravata e in assenza della querela che è stata rimessa, chiede ex art. 529 c.p.p. sentenza di NDP per remissione di querela e accettazione; in subordine concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, minimo pena e benefici di legge.

MOTIVI della DECISIONE


N.F. è imputato del reato di truffa aggravata dalla minorata difesa derivante dall'anziana età della persona offesa.


Al dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, è stato sentito come testimone il Maresciallo Oscar CANZANELLA ed è stata acquisita la seguente documentazione: la querela sporta dalla persona offesa con la successiva integrazione, il verbale di sommarie informazioni da lei rese ed il verbale di individuazione fotografica con il relativo album, la dichiarazione di conformità del rilevatore di monossido di carbonio con la ricevuta del pagamento bancomat, i tesserini di riconoscimento degli operatori DI.VE.DO. srl, l'estratto del conto corrente della persona offesa e copia degli assegni.


Il difensore della persona offesa, munita di procura speciale ha dichiarato che il danno è stato integralmente risarcito ed ha rimesso la querela.


Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale ha dichiarato di accettare la remissione.


Le parti hanno, quindi, concluso com'è riportato in epigrafe ed è stata data lettura del dispositivo in udienza.


L'aggravante contestata deve ritenersi insussistente, poiché da quanto è emerso nell'istruttoria risulta che la persona offesa non si trovava in condizioni di minorata difesa, poiché si è accorta in modo autonomo della truffa, ha raccolto tutti gli elementi di prova in suo possesso, procurandosi la documentazione bancaria, effettuando un'accurata e precisa ricostruzione del fatto e riconoscendo in fotografia l'imputato.


In ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente deve, pertanto, essere esclusa l'aggravante contestata (si veda in questo senso Cass. Sentenza n. 47186 del 22/10/2019 camera di consiglio, 20/11/2019 deposito, 277780 — 01 rivista).


Essendo stata rimessa la querela con contestuale accettazione da parte dell'imputato deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei suoi confronti in ordine al reato di truffa, trattandosi di reato procedibile a querela di parte.


Le spese del procedimento devono essere poste a carico dell'imputato ex art. 340 u.c. c.p.p., come modificato dall'art.13 L.25.6.99 n. 205.


P.Q.M.


Visti gli artt. 531 c.p.p.


DICHIARA


Non doversi procedere nei confronti di F.N. in ordine al reato a lui ascritto, perché, esclusa l'aggravante contestata, il reato è estinto per remissione della querela.


Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.


Genova, 16 giugno 2021


Il Giudice

Dott.ssa Luisa CARTA


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